Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, terreni e aree edificabili siti sul territorio comunale.
L'IMU non si applica all'abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Sono soggetti al pagamento dell'IMU coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto.
L'art. 1 comma 747della Legge 160/2019 ha stabilito la riduzione del 50% per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito con contratto registrato tra genitori e figli a condizione che il proprietario:
- risieda e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in uso gratuito,
- oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune unicamente un altro immobile ad uso abitativo adibito a sua abitazione principale.
I pensionati residenti all'estero titolari di pensione in convenzione con l'Italia hanno diritto ad una riduzione d'imposta del 50% per un unico immobile abitativo non locato e non concesso in comodato (art. 1 comma 48 L. 178/2020).